Riproduzioni

In seguito alle circolari n. 33/2017 e n. 39/2017 della Direzione Generale Archivi le procedure per la fotoriproduzione dei documenti sono le seguenti:

Fotoriproduzione diretta da parte degli utenti con mezzi propri

L'attività di fotoriproduzione diretta da parte dell'utente è libera se svolta senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. L'utente non può utilizzare scanner, flash, né cavalletti o strumenti professionali e dovrà attenersi alle norme di tutela per la riproduzione del patrimonio archivistico contenute nel Regolamento di sala studio dell'Archivio di Stato di Imperia

La riproduzione di una parte rilevante o integrale di un fondo o di una serie archivistica deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore.


Fotoriproduzione eseguita da fotografi professionisti incaricati dall’utente

È possibile fare eseguire fotoriproduzioni di documenti da fotografi professionisti, previa autorizzazione della Direzione e su appuntamento concordato con il personale addetto alla Sala di Studio, sulla base della disponibilità di ambienti idonei.

Sarà cura dello studioso contattare personalmente il fotografo prescelto, a cui comunicherà il giorno e l’orario dell’appuntamento, e ordinare tempestivamente i documenti, controllando che siano effettivamente disponibili.


Riproduzione dei documenti per uso amministrativo o legale

È possibile richiedere copie conformi dei documenti per uso amministrativo o legale tramite modulo 04/D (PDF) in carta bollata. Nel caso di documenti in più copie o parti, è necessario apporre una marca da bollo ogni quattro copie fotostatiche di formato A4, corrispondenti a un foglio bollato (un foglio A3 corrisponde a due fogli A4). Il richiedente è inoltre tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio di Stato per il rilascio delle copie.

Il rilascio di certificati di stato civile (certificati di nascita, matrimonio, morte) è di esclusiva competenza dei Comuni. L'Archivio di Stato potrà rilasciare copia autentica degli atti e degli allegati in suo possesso solo qualora il Comune non sia in possesso degli originali. Analogamente, il rilascio di copie autentiche degli atti contenuti nei registri delle parrocchie della Diocesi di Albenga-Imperia, di cui l’Istituto possiede copia, è prerogativa della Curia della Diocesi.

Per un approfondimento si veda la sezione Portale Antenati.

Pubblicazione di immagini di documenti acquisite dall’utente

È libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, effettuata senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite e non soggette a ulteriori riproduzioni. In particolare è libera la pubblicazione di immagini in libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina non superiore ad € 77,47 (le due condizioni devono coesistere), in periodici di natura scientifica, in siti web che perseguano finalità scientifiche e pedagogiche, che non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e che non siano soggette ad accesso a pagamento (è responsabilità di chi pubblica online adottare misure tecniche al fine di impedire l’ulteriore riproduzione delle immagini a scopo di lucro).

Per poter riprodurre immagini di un documento archivistico senza scopo di lucro è sufficiente inoltrare il relativo modulo compilato (PDF) in cui si comunica al Direttore dell'Archivio di Stato di Imperia il proposito di pubblicare le immagini acquisite.

La pubblicazione deve citare l'Archivio di Stato di Imperia quale possessore dei documenti pubblicati e riportare l'esatta collocazione archivistica degli stessi. L'editore deve consegnare all'Istituto una copia analogica o digitale della pubblicazione e una copia della riproduzione.

Per la pubblicazione di immagini acquisite dall’utente per altre finalità e per libri con tiratura pari o superiore a 2.000 copie e/o prezzo di copertina superiore a € 77,47, periodici non scientifici e siti web con caratteristiche diverse da quelle sopraelencate, la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso, è soggetta all’autorizzazione della Direzione e al pagamento dei diritti di riproduzione.

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione "Su concessione del Ministero della Cultura" con gli estremi della concessione: Archivio di Stato di Imperia, anno e numero del provvedimento di autorizzazione assegnato.

L'autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente a un solo paese e alla prima edizione della stessa; per ulteriori utilizzazioni dovrà essere richiesto un permesso specifico.

L'autorizzazione alla pubblicazione non esonera lo studioso dall'accertamento e dalla regolarizzazione di eventuali diritti d'autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.


Diritti di pubblicazione

La riproduzione di immagini di documenti dell'Archivio di Stato di Imperia in libri con tiratura pari o superiore a 2.000 copie e/o prezzo di copertina superiore a € 77,47, nonché in periodici non scientifici e siti web con caratteristiche diverse da quelle sopraelencate, è soggetta a diritti di riproduzione. L'ammontare dei diritti per riprodurre una fotografia in un'edizione a stampa in una lingua è pari a:

- € 51,65 per foto a colori ed € 10,30 per foto in bianco e nero, quando le riproduzioni sono eseguite dall'utente o da un fotografo incaricato;

- il triplo del costo della riproduzione, quando quest'ultima è fornita dall'Archivio di Stato.

Nel caso di ristampe presso il medesimo editore, le tariffe per i diritti di riproduzione sono ridotte del 50% rispetto a quelle in vigore al momento della pubblicazione.


Modalità di pagamento

Gli importi devono essere versati anticipatamente nei seguenti modi:

  • in contanti presso l’Archivio di Stato;

  • PagoPA;

  • mediante un bonifico sul conto corrente bancario IBAN
    IT 35E 01000 03245 141 0 29 2584 03 - BIC BITAITRRENT, intitolato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Imperia, Capo 29 cap. 2584/03, con la causale: «Capo XXIX, Capitolo 2584, art. 3, per pagamento diritti di riproduzione presso l’Archivio di Stato di Imperia». L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere inviata all'Archivio di Stato a cura del richiedente via posta ordinaria o via mail all’indirizzo
    as-im@beniculturali.it;

    Le eventuali spese di spedizione sono a carico dell’utente.


Al seguente link è possibile leggere e scaricare il tariffario vigente.